Il recesso è un negozio unilaterale recettizio, a forma libera che si perfeziona e ha efficacia nel momento in cui viene a conoscenza di tutti i soci: esercitando tale diritto, un soggetto manifesta la propria volontà di sciogliere unilateralmente il vincolo sociale. Una volta che si è perfezionata, la dichiarazione di recesso non può più essere revocata unilateralmente, ma solo con il consenso di tutti i soci (così Cass Civ. n. 20544/2009).

Nelle società di persone in genere, l’istituto che ci occupa è disciplinato dall’art. 2285 c.c., il quale così dispone: “Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa. Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi”.

Tale disciplina si applica sia alle società in nome collettivo che alle società in accomandita semplice (c.f.r. artt. art. 2293 e 2315 c.c.).

Il Legislatore, nella formulazione dell’art. 2285 c.c., ha conferito al socio la possibilità di recedere solo in due casi ben precisi: qualora la durata della società sia contratta a tempo indeterminato (o per tutta la vita di uno dei soci), oppure in presenza di una giusta causa che legittimi il recesso stesso.

Si considerano a tempo indeterminato anche tutte quelle società in cui i soci, raggiunto il termine di durata individuato nell’atto costitutivo, continuino a compiere operazioni sociali.

Inoltre, secondo autorevole dottrina[1] e secondo alcune corti di merito[2], la società è altresì da considerarsi contratta a tempo indeterminato ogni qualvolta essa abbia una durata superiore alla media della vita umana, ovvero abbia una durata fissata sino a una data così lontana nel tempo da superare il residuo periodo di vita di uno dei soci.

Sul punto, il Tribunale di Roma, sez. IIIª civile, con la Sentenza n. 16022 dell’8 agosto 2017, ha così statuito: “si deve ritenere che la facoltà di recesso, nell’ipotesi in cui la società sia stata costituita “per tutta la vita di uno dei soci”, sia consentita a colui le cui aspettative di vita siano inferiori alla durata della società, cioè in relazione alle sue aspettative di vita e non genericamente a quelle di altri soci, essendo esclusivamente suo il relativo interesse tutelato dalla norma”.

Inoltre, in caso di proroga tacita della durata della società in nome e collettivo ed in accomandita semplice, l’art. 2307 c.c. consente al socio la facoltà di recedere[3].

In tutti i casi sopra esposti, il socio può recedere liberamente e in qualsiasi momento, senza specificare alcuna motivazione, dando unicamente agli altri soci un preavviso di tre mesi [4] (c.d. recesso ad nutum).

Diversamente, ove la società sia contratta a tempo determinato, il socio può recedere dal contratto sociale solo nei casi previsti dal contratto stesso oppure in presenza di una giusta causa.

Al contempo, però, nell’atto costitutivo della società potrebbero essere specificatamente menzionate alcune cause di recesso: nella relativa clausola, potrebbe, ad esempio, essere fissato un dies a quo, a far data dal quale il recesso potrebbe essere esercitato, oppure essere prevista una liberatoria ed una conseguente accettazione da rilasciare al recedente da parte degli altri soci.

Più problematica appare, invece, la definizione di giusta causa, non essendo specificata dal Legislatore.

Sul punto, dottrina e giurisprudenza hanno assunto nel tempo posizioni contrastanti.

Parte della dottrina ha assunto una posizione elastica, ammettendo che siano da includersi nel concetto di “giusta causa” sia gli eventi riconducibili al comportamento scorretto degli altri soci, sia, a mero titolo esemplificativo, il dissidio insanabile tra soci, la conclusione di contratti rischiosi da parte del socio amministratore, le vicende personali del socio quali una malattia o l’età avanzata.

La giurisprudenza, invece, ha elaborato una definizione di giusta causa diametralmente opposta e particolarmente restrittiva, stabilendo che: “l’indagine in tema di giusta causa di recesso va necessariamente ricondotta all’altrui violazione di obblighi contrattuali, ovvero alla violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto sottostante, con la conseguenza che il recesso del socio di una società di persone può ritenersi determinato da giusta causa solo quando esso costituisca legittima reazione ad un comportamento degli altri soci obiettivamente, ragionevolmente ed irreparabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario esistente tra le parti del rapporto societario” (Cass. Civ. 14 Febbraio 2020, n. 1602).

In ogni caso, a norma dell’art. 2289 c.c., nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La Suprema Corte, con la sentenza n°1036/2009, ha statuito che “la liquidazione della quota al socio receduto rappresenta un’obbligazione della società e non dei singoli soci rimasti nella compagine”.

La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento e, se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime (c.f.r. art. 2289 c.c.).

Il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto (c.f.r. art. 2289 c.c., comma 4) c.c.).

Altro aspetto di primaria importanza, è l’efficacia del recesso confronti dei terzi: uno degli amministratori deve, infatti, iscrivere l’avvenuto recesso nel Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla notizia di recesso. Solo dal momento dell’iscrizione, il socio receduto è libero dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte a seguito della data del recesso e da tale momento il socio receduto non potrà più impegnare la società nei confronti dei terzi.

Nel merito delle società a responsabilità limitata, il recesso è disciplinato dall’art. 2473 c.c., così come riformato dal D. Lgs n. 6/2003, che determina analiticamente i casi in cui il socio è legittimato a recedere dalla società – garantendo così il principio di carattere generale della autonomia contrattuale – individuandone le relative modalità.

In primis, la norma testé citata è chiara sul principio secondo cui “l’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità”.

Inoltre, detto articolo, tra l’altro, così dispone: “nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno”.

Ma v’è di più, perché l’art. 2473 c.c. individua le cause di recesso, stabilendo che ha diritto di recedere il socio che non ha consentito:

al cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo di società;

alla fusione od alla scissione della società;

alla revoca dello stato di liquidazione della società;

al trasferimento della sede all’estero;

al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale;

al compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione ai particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468 c.c., quarto comma.

In tema di società a responsabilità limitata, un ulteriore causa di recesso è sancita dall’art. 2469 c.c.: il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni, ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di soggetti terzi senza prevederne condizioni e limiti o, infine, ne impedisca il trasferimento a causa di morte. In detti casi l’atto costitutivo può stabilire un termine, purché non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il socio non può esercitare il recesso.

Una volta comunicato il recesso, la società deve convocare l’assemblea dei soci al fine di deliberare sullo scioglimento del rapporto sociale in capo al socio recedente e disporre la liquidazione della quota, la quale è da determinarsi tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

In caso di dissidio fra i soci sull’ammontare della quota da liquidarsi, gli stessi hanno facoltà di ricorrere al tribunale che nominerà un esperto il quale, tramite una perizia giurata, determinerà l’entità della quota da liquidare al socio recedente.

Individuato l’importo, il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione di recesso fatta dal socio uscente alla società.

Il Legislatore prevede, altresì, che il rimborso possa avvenire anche mediante l’acquisto da parte dei soci superstiti, proporzionalmente alle loro quote di partecipazione, oppure, ancora, da parte di un terzo da essi individuato.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato a mezzo delle riserve disponibili o, se non ve ne sono, deliberando la riduzione del capitale sociale dell’ammontare corrispondente. Se anche in questo caso non è possibile effettuare il rimborso della quota di partecipazione al socio uscente, la società dovrà essere posta in liquidazione.

Con riguardo agli adempimenti successivi al recesso, diversamente da quanto avviene per le società di persone, l’art. 2473 c.c. nulla dispone relativamente all’iscrizione del recesso nel Registro delle Imprese. La ratio di tale norma risiede nel fatto che per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.

Esistono, infine, ipotesi di recesso del socio, inderogabilmente previste dalla legge.

In presenza di una decisione di aumento a titolo oneroso del capitale della Società a responsabilità limitata, l’atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all’articolo 2482 ter, che l’aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell’articolo 2473 c.c..

Oltre a quanto sopra esposto, i soci sono liberi di indicare, nell’atto costitutivo, ulteriori casi in cui i soci dissenzienti possano esercitare il diritto di recesso, unitamente alle relative modalità di esercizio del diritto stesso: tali cause di recesso vengono definite “convenzionali”.

Avv. Sergio Terzaghi

Convenzionalmente, si può consentire il diritto di recedere ai soci in disaccordo rispetto a deliberazioni assembleari aventi ad oggetto, ad esempio, la nomina degli amministratori, l’introduzione del potere di demandare agli amministratori l’aumento di capitale o l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili.

[1]M. Ghidini, Società personali, Cedam, Padova, 1972.

[2] Tribunale di Trento, sentenza n. 721 del 6 luglio 2017.

[3]Secondo la dottrina (M. Ghidini), tale fattispecie non costituirebbe una ulteriore ipotesi di recesso, essendo la stessa riconducibile all’ipotesi di società contratta a tempo indeterminato.

[4]P. G. Jager, F. Denozza, A. Toffoletto, Appunti di Diritto Commerciale, Impresa e Società, Giuffrè Editore, Milano, 2010.